Assunzione dei medici in formazione (COVID-19)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato il 6 marzo un decreto-legge che introduce misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sul potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Tra gli obiettivi previsti dal decreto vi è anche l’ipotesi di assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni.

Questa opportunità pone certamente dei risvolti sia sul piano giuridico sia sul piano assicurativo, tuttavia ad oggi le informazioni in nostro possesso non ci permettono di garantire l’assoluta correttezza delle nostre affermazioni, pertanto ci limiteremo a poche considerazioni.

Cosa cambia da un punto di vista assicurativo?

Il medico in formazione ha l’obbligo di essere assicurato per l’R.C. Professionale colpa grave; nel caso in cui il professionista dovesse essere dichiarato medico specialista, ovvero dirigente medico, dovrà convertire la sua polizza assicurativa colpa grave, modificando solo la qualifica. Utilizzando come esempio la polizza del medico specializzando della compagnia AmTrust (massimale 1.000.000 €), il premio da corrispondere passerà da 205 € a 383 €.

Precisiamo che sul piano assicurativo, non si terrà conto dell’inquadramento contrattuale (part-time, tempo determinato o indeterminato), bensì esclusivamente dello status acquisito di medico specialista (dirigente medico).

Per coloro i quali dispongono di una polizza di tutela legale, l’incremento del premio assicurativo sarà diverso a secondo del tipo di polizza sottoscritta.

Cosa cambia sul piano giuridico?

Se l’inquadramento sarà quello di medico specialista, possiamo affermare che al medico ex specializzando saranno concessi oneri e onori; il medico sarà considerato esattamente al pari del c.d. “strutturato”, pertanto sul piano giuridico non si potrà beneficiare della “colpa di assunzione”, grado di colpa ai quali possono essere soggetti i medici in formazione. Ricordiamo tuttavia, che la legge 24/2017 (Legge Gelli), impone alle strutture ospedaliere pubbliche e private, di garantire il proprio personale medico e sanitario per la c.d. colpa lieve.

Ulteriori informazioni?

I nostri consulenti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Poiché anche la nostra società ha attuato lo smart working, potrete contattarci nelle seguenti modalità:

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